Articolo 1 Denominazione

Articolo 2 Sede

Articolo 3 Scopi dell’associazione

Articolo 4 Attività dell'associazione

Articolo 5 Durata dell’associazione

Articolo 6 Categorie di soci

Articolo 7 Ammissioni

Articolo 8 Perdita della qualità di socio

Articolo 9 Incompatibilità

Articolo 10 Quota associativa

Articolo 11 Diritti e doveri dei soci

Articolo 12 Organi sociali

Articolo 13 Assemblea generale

Articolo 14 Consiglio direttivo nazionale

Articolo 15 Presidente e Vicepresidente nazionale

Articolo 16 Tesoriere nazionale

Articolo 17 Comitato esecutivo nazionale

Articolo 18 Segretario generale

Articolo 19 Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori

Articolo 20 Collegio nazionale dei Probiviri

Articolo 21 Commissioni e comitati tecnico-scientifici

Articolo 22 Sezioni regionali

Articolo 23 Risorse economiche

Articolo 24 Patrimonio

Articolo 25 Divieto di distribuzione degli utili

Articolo 26 Raccolta pubblica di fondi

Articolo 27 Esercizio sociale e bilanci

Articolo 28 Intrasmissibilità della quota associativa

Articolo 29 Scioglimento

Articolo 30 Clausola compromissoria

Articolo 31 Completezza dello statuto

Articolo 32 Norme finali e transitorie


Articolo 1 Denominazione

L'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) è un'associazione professionale di categoria, culturale, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. L'associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua attività si uniforma ai principi di democraticità interna e di elettività e gratuità delle cariche associative. L'associazione è regolata dal presente statuto e, per quanto non previsto, dai regolamenti di attuazione dello stesso. L'associazione è stata costituita in Biella il 31 dicembre 1950, con atto notarile a firma del notaio Preta, Rep. 1265, Fasc. 326.

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Articolo 2 Sede

L’associazione ha sede legale in Bologna, Via Don Luigi Sturzo N. 52/A. Potranno comunque essere costituite una o più sedi operative secondo le modalità previste dai regolamenti di attuazione del presente statuto.

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Articolo 3 Scopi dell’associazione

L'AITI persegue i seguenti scopi:

  • promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento di uno stato giuridico del traduttore e interprete come professionista;
  • promuovere l’immagine e la consapevolezza del ruolo sociale, culturale ed economico dei traduttori e degli interpreti presso la committenza e le istituzioni;
  • tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri soci;
  • promuovere l'aggiornamento e la formazione continua dei traduttori e degli interpreti e il rispetto della deontologia professionale;
  • certificare le competenze dei propri soci, rilasciando1 rilasciare ai propri soci un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la precisazione di un limite temporale di validità;
  • garantire, sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, dei traduttori e degli interpreti, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo;
  • promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione;
  • elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard sulle migliori prassi professionali;
  • favorire l’accesso alla professione attraverso forme di tutoraggio con l’acquisizione di comportamenti e mentalità professionali;
  • promuovere l’attuazione dei più idonei percorsi formativi per le diverse figure professionali nel campo della traduzione e dell’interpretazione;
  • promuovere iniziative legislative affinché nei tribunali italiani i servizi di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali vengano garantiti da traduttori e interpreti qualificati e professionali, in conformità alle normative internazionali in materia.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle a essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L’associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

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Articolo 4 Attività dell'associazione

L’associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

  • organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento, presentazioni di libri;
  • organizzare corsi culturali, di studio, formazione e aggiornamento a favore dei soci;
  • aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi dell’AITI;
  • costituire o partecipare a società o fondazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
  • sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, accordi, contratti;
  • ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati;
  • provvedere alla realizzazione e/o alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;
  • svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

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Articolo 5 Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

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Articolo 6 Categorie di soci

I soci hanno uguali diritti per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, la partecipazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto di impugnare le decisioni del Consiglio direttivo nazionale (CDN) e dell'Assemblea. I soci si distinguono in tre categorie:

SOCI ORDINARI

Sono persone fisiche che esercitano la professione di traduttore e/o interprete in modo abituale e prevalente nelle forme consentite dalla legge e che hanno superato la procedura di qualificazione per titoli, esperienza ed esami come previsto dal regolamento ammissioni.

SOCI AGGREGATI

Fanno parte di questa categoria:

  • i traduttori e/o gli interpreti che non abbiano maturato i requisiti di continuità professionale e sostenuto la prova di idoneità di cui al successivo articolo 7 per accedere alla categoria dei soci ordinari;
  • gli ex soci ordinari che abbiano cessato l’attività di traduttore e/o interprete o che la svolgano in modo non abituale o non prevalente;
  • le persone fisiche che abbiano svolto un ciclo di studi completo in traduzione e/o interpretazione sancito dal relativo diploma di laurea, anche se privi di esperienza professionale.

All’atto della domanda di iscrizione, i soci aggregati dovranno comunque presentare una documentazione che attesti i loro titoli, la loro preparazione e le loro attività professionali.

SOCI ONORARI

Possono essere ammesse a questa categoria persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante nel campo della traduzione e/o interpretazione o che abbiano sostenuto l'AITI moralmente o materialmente. L’ammissione è deliberata dal CDN su proposta del Presidente nazionale o della Sezione regionale competente.

Ai fini di una corretta comunicazione verso la committenza, gli elenchi dell’associazione evidenzieranno in modo differenziato le tre categorie di soci.

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Articolo 7 Ammissioni

Possono aderire all’associazione i cittadini italiani, non italiani e stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e sono in grado di contribuire a realizzarne i fini, purché soddisfino i requisiti di ammissione.

Per l’ammissione si richiede la presentazione di una domanda scritta in cui il candidato dichiara:

  • di voler partecipare alla vita associativa;
  • di accettare pienamente e senza riserve lo statuto, i regolamenti associativi, il codice deontologico e i principi etici e culturali in essi contenuti;
  • di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’associazione;
  • di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal successivo articolo 9.

La domanda deve essere accompagnata da titolo di studio e curriculum professionale documentato nonché da certificati o autocertificazioni attestanti la cittadinanza, la residenza e la mancata pronunzia di condanne per fatti che possano pregiudicare lo svolgimento dell’attività di traduttore e/o interprete.

L’ammissione è deliberata da un’apposita commissione, in base a quanto stabilito dal regolamento ammissioni, e ratificata dal Presidente nazionale.

L’ammissione diretta può essere richiesta soltanto per la categoria di socio aggregato.

Il socio aggregato può richiedere di accedere alla categoria di socio ordinario documentando di esercitare la professione di traduttore e/o interprete in modo abituale e prevalente. L’ammissione è inoltre subordinata al superamento di una prova di idoneità se prevista per la relativa qualifica professionale.

La permanenza nella categoria di socio ordinario presuppone la prevalenza e la continuità professionale e il completamento di un percorso di formazione continua mediante l'acquisizione dei crediti formativi stabiliti nell’apposito regolamento nazionale. Periodicamente gli organi sociali provvedono alla verifica dei suddetti requisiti per la permanenza nella categoria dei soci ordinari.

Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale alla Sezione regionale di appartenenza.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per l'elezione degli organi direttivi dell’associazione.

Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato.

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Articolo 8 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

  • decesso;
  • dimissioni;
  • decadenza, esclusione o espulsione.

Le dimissioni volontarie non esonerano il socio dal pagamento delle quote associative o degli altri contributi maturati prima della presentazione delle dimissioni. È ritenuto decaduto il socio che non abbia versato la quota associativa entro la fine di febbraio dell'anno di riferimento. Il socio decaduto può essere riammesso, però osservando le formalità di cui al regolamento nazionale e previo pagamento degli arretrati.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che abbia agito in contrasto con gli interessi dell'associazione e con gli scopi da essa perseguiti.

L’espulsione per gravi motivi viene pronunciata dal CDN contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa nei confronti del socio la cui condotta possa pregiudicare il buon nome dei traduttori e degli interpreti sotto il profilo dell'etica professionale e in caso di gravi violazioni del codice deontologico.

L’espulsione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. In ogni caso, il Presidente e i membri del CDN, prima di essere espulsi, dovranno essere rimossi dalle loro cariche, cioè sfiduciati dall'Assemblea straordinaria.

L'esclusione e l'espulsione vengono decise dal CDN, anche su proposta del Consiglio direttivo regionale (CDR) e sentito il Collegio nazionale dei Probiviri. Contro l'esclusione e l'espulsione è sempre possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro due mesi dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

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Articolo 9 Incompatibilità

Non possono fare parte dell'associazione coloro che, a qualsiasi titolo, operino come intermediari nel campo della traduzione e/o dell’interpretazione, fatti salvi i limiti previsti dal regolamento nazionale.

Non possono fare parte dell’associazione coloro che siano stati esclusi o espulsi da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico.

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Articolo 10 Quota associativa

I soci sono tenuti al versamento anticipato alla regione di appartenenza di una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea regionale ordinaria. I soci onorari sono tenuti al pagamento di una quota simbolica. La quota associativa è dovuta fin dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce e deve essere versata entro il 31 gennaio.

Si applica una penale del trenta per cento sulla quota vigente in caso di versamento dopo il 31 gennaio, ma entro e non oltre la fine di febbraio.

Il mancato pagamento della quota entro la fine di febbraio dell’anno di riferimento comporta la perdita della qualità di socio.

L'Assemblea generale può deliberare contributi straordinari a carico di tutti i soci o a carico delle Sezioni regionali, per evenienze impreviste di particolare importanza o per sanare disavanzi di bilancio.

Le Sezioni regionali potranno effettuare, su richiesta del CDN, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.

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Articolo 11 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

  • partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto, l’approvazione del bilancio e l'elezione degli organi sociali. Inoltre, tutti i soci hanno diritto di impugnare presso il Collegio nazionale dei Probiviri i provvedimenti o le delibere associative, entro il termine di due mesi dalla comunicazione del provvedimento;
  • partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
  • esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell'associazione e delle persone coinvolte in essa;
  • ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
  • contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente concordato con le cariche competenti.

I soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti associativi, del codice deontologico e le deliberazioni degli organi sociali;
  • versare all’associazione le quote sociali ordinarie e/o straordinarie entro i termini prescritti;
  • curare costantemente il proprio aggiornamento professionale;
  • sottoscrivere adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a favore di terzi, ove previsto dalla legge e/o dai regolamenti associativi;
  • favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa;
  • dotarsi di strumenti aggiornati per le telecomunicazioni con la committenza e gli organi associativi.

L’inosservanza di detti obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto nell’apposito regolamento.

Le prestazioni dei soci a favore dell’associazione e le cariche sono sempre gratuite, a esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione stessa.

L’associazione potrà, nel caso sia necessario, assumere personale, anche tra i soci, per gestire l’associazione e organizzare l’attività. È fatta comunque salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del Consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria, con l'esclusione di coloro che detengono cariche sociali. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

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Articolo 12 Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea generale;
  • il Presidente nazionale;
  • il Consiglio direttivo nazionale (CDN);
  • il Comitato esecutivo nazionale (CEN);
  • il Tesoriere nazionale;
  • il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori;
  • il Collegio nazionale dei Probiviri.

A garanzia della democraticità della struttura dell’associazione si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

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Articolo 13 Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e dei contributi dell'anno in corso e che risultino iscritti negli elenchi predisposti dalla Presidenza nazionale di concerto con la Tesoreria nazionale.

I soci di recente ammissione o che non risultino inseriti nei suddetti elenchi possono essere ammessi a votare previa produzione della prova attestante l'avvenuto regolare pagamento della propria quota.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritenga necessario il CDN o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci ordinari in regola con i pagamenti.

L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue delibere obbligano gli stessi nei limiti dello statuto.

La sede viene decisa di volta in volta dal CDN.

13.1 Convocazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente nazionale almeno trenta giorni prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.

La convocazione viene diramata tramite comunicazione scritta e avviso su Internet o in qualsiasi altra forma purché scritta.

Nei casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente nazionale con venti giorni di preavviso.

13.2 Validità delle assemblee

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci che hanno diritto al voto. Qualora non possa validamente riunirsi all'ora stabilita per mancanza del numero legale, in seconda convocazione l'Assemblea si riunisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.3 Rappresentanza in assemblea

I soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, datata e sottoscritta, conferita a un altro socio che abbia diritto di voto. Un socio non può detenere più di tre deleghe. Il numero delle deleghe deve essere menzionato nel verbale dell'Assemblea. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale assistito dal Segretario generale. Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'Assemblea. Il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle delibere assembleari.

13.4 Votazioni

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, mentre per le elezioni delle cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto che potrà tenersi anche per via telematica come specificato dal regolamento nazionale.

13.5 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria discute e delibera:

  • sull'elezione del CDN, del Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori e del Collegio nazionale dei Probiviri;
  • sull'approvazione della relazione del CDN  circa l'attività svolta nell'anno precedente;
  • sull'approvazione del bilancio consuntivo e sulla relazione del Tesoriere nazionale per l'anno precedente, nonché sul bilancio preventivo per l'anno in corso;
  • sull'approvazione delle proposte del CDN di adesione o di recesso da federazioni o raggruppamenti di associazioni a livello internazionale e nazionale;
  • sull’approvazione dei regolamenti di attuazione del presente statuto;
  • sulle modifiche del codice deontologico;
  • su qualsiasi argomento messo all'ordine del giorno e riguardante la categoria e gli scopi sociali.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nazionale.

13.6 Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle richieste di modifica dello statuto;
  • su quanto ritenuto necessario dal CDN;
  • sullo scioglimento dell’associazione;
  • sulla nomina del liquidatore.

Riguardo i primi due punti, l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci più uno, e delibera a maggioranza semplice. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Il Presidente e il CDN potranno essere sfiduciati tramite convocazione di assemblea straordinaria, costituita da almeno la metà più uno dei soci e con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Qualora il Presidente e la maggioranza dei due terzi dei consiglieri eletti lo ritengano opportuno, nell'interesse dell'associazione, si potrà, con decisione motivata e sentito il Collegio nazionale dei Probiviri, fare ricorso a referendum per gli emendamenti allo statuto da svolgere con sistemi di telecomunicazione. Il referendum è da ritenersi valido qualora abbia votato almeno la metà più uno dei soci.

Qualunque socio potrà chiedere al Collegio nazionale dei Probiviri l'annullamento delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge e allo statuto. La domanda si propone in forma scritta e motivata, da presentare entro due mesi dalla comunicazione dei provvedimenti contestati.

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Articolo 14 Consiglio direttivo nazionale

Il Consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni e si compone di nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci, rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Almeno sette membri su nove dovranno essere eletti fra i soci ordinari. Il CDN nomina fra i nove consiglieri eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Fanno parte di diritto del CDN i presidenti delle Sezioni regionali dell'AITI.

La riunione del CDN per la nomina delle cariche sociali deve avere luogo immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono stati eletti i consiglieri. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare almeno a una riunione all'anno, pena la decadenza. Qualora si renda vacante un posto di consigliere, subentra il primo dei non eletti.

14.1. Riunioni del CDN

Il CDN si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. Tale convocazione deve essere diramata per mezzo di comunicazione avente forma scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del CDN si tengono nella sede di volta in volta decisa dal CDN. Il CDN si riunisce ogniqualvolta il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritengano necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Le riunioni del CDN sono presiedute dal Presidente nazionale e in sua assenza da un membro del Consiglio. La riunione è valida quando sia presente, anche per delega, la maggioranza dei consiglieri.

I componenti del CDN possono essere rappresentati per delega. Le deleghe possono essere conferite solo agli aventi diritto al voto e non possono essere cumulate in numero maggiore di due. Le delibere sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del CDN possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

14.2 Funzioni del CDN

Il CDN discute e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, purché in linea con le direttive generali dell'Assemblea. Ciascuno dei membri può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, comunicandoli al Presidente almeno trenta giorni prima della riunione.

Inoltre il Consiglio direttivo nazionale:

  • esamina il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere;
  • redige i regolamenti di attuazione del presente statuto;
  • vigila sulla esatta applicazione delle norme del presente statuto da parte dei Consigli direttivi regionali e coordina le attività delle regioni;
  • delibera su tutte le materie inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione che siano genericamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano dal presente statuto riservate all'Assemblea generale;
  • cura gli affari di ordine amministrativo; assume personale dipendente; stipula contratti di lavoro, conferisce mandati di consulenza; apre rapporti con gli istituti di credito; cura la parte finanziaria dell’associazione; sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’associazione stessa;
  • delibera sulle proposte di esclusione o di espulsione di soci, sull'istituzione di commissioni di studio e operative e sulla nomina dei membri di tali commissioni;
  • delega, per l'esecuzione dei provvedimenti adottati, il Comitato esecutivo o altri membri del Consiglio direttivo;
  • determina e delibera i contributi di natura forfettaria per responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria;
  • delibera le quote sociali che le Sezioni regionali devono versare alla Tesoreria nazionale;
  • ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di urgenza.

I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel caso in cui il Presidente, il Vicepresidente o il Tesoriere si dimetta o cessi per qualsiasi causa il suo mandato, il CDN dovrà procedere alla sua nomina in occasione della successiva riunione utile. In ogni caso, l’intero CDN decade se, per qualsiasi motivo, si trovi a operare con meno di cinque dei nove membri previsti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio direttivo.

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Articolo 15 Presidente e Vicepresidente nazionale

Il Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del CDN e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, a uno o più soci sia per singoli atti sia per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del CDN, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

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Articolo 16 Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del CDN.

Gestisce le operazioni di incasso e di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del CDN e all'approvazione dell'Assemblea. Può nominare tra i membri del CDN un vicetesoriere destinato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. Per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi di un esperto contabile esterno, nominato dal CDN.

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Articolo 17 Comitato esecutivo nazionale

Il Comitato esecutivo nazionale è composto da cinque membri, ovvero dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da due membri nominati dal CDN fra i consiglieri eletti. Il Comitato esecutivo attua le delibere del CDN e può avvalersi di una segreteria con personale retribuito anche per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

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Articolo 18 Segretario generale

Il Segretario generale, scelto tra i membri elettivi del CDN o tra i soci, è nominato dal Presidente e può essere sostituito. Collabora con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; partecipa alle riunioni del CDN, del Comitato esecutivo e alle assemblee, redigendone i verbali; conserva i verbali delle riunioni degli organi dell'associazione, la corrispondenza e tutta la documentazione dell'attività dell'associazione; può avvalersi, sotto la sua responsabilità, e previa comunicazione al Presidente, di altri soci per l'espletamento dei suoi compiti.

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Articolo 19 Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori

Il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. È possibile eleggerne uno fra gli esperti abilitati. Uno dei tre membri effettivi viene eletto Presidente del collegio stesso.

I cinque membri del collegio restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

Il collegio ha l’obbligo di intervenire alle assemblee e la facoltà di partecipare alle riunioni del CDN. Ha il compito di provvedere al controllo amministrativo e contabile.

La carica di Sindaco-Revisore non è cumulabile con nessun'altra carica a livello nazionale e regionale e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri soci. In assemblea si astengono dal voto in fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario.

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Articolo 20 Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea ordinaria. È possibile eleggerne uno esterno all'associazione. Uno dei tre membri effettivi viene eletto Presidente del collegio stesso.

I cinque membri del collegio restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo. I compiti del collegio sono:

  • decidere su ricorsi contro presunte violazioni dello statuto, dei regolamenti nazionali e del codice deontologico;
  • decidere sui ricorsi in materia disciplinare.

La carica di Proboviro non è cumulabile con nessun'altra carica a livello nazionale e regionale e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri soci.

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Articolo 21 Commissioni e comitati tecnico-scientifici

Il CDN nomina commissioni consultive, tecniche o di studio che rimangono operative per tutto il mandato del CDN che le ha nominate. Possono fare parte di dette commissioni anche esperti esterni all’associazione.

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Articolo 22 Sezioni regionali

Possono essere istituite delle Sezioni regionali ove in una regione il numero dei soci raggiunga un minimo di quindici persone. L’istituzione di nuove Sezioni regionali è efficace solo dopo l'approvazione del CDN. In casi particolari il CDN potrà autorizzare l’istituzione di Sezioni regionali anche con un numero di soci inferiore a quindici, purché non inferiore a sette. Detti soci dovranno avere domicilio professionale nella regione della Sezione da istituire.

Qualora non sia possibile istituire una sezione o macrosezione regionale AITI in tutte le regioni del territorio nazionale, il CDN provvede a nominare un referente regionale le cui funzioni vengono stabilite nell’apposito regolamento di attuazione.

Le Sezioni regionali eleggono un loro Presidente che rappresenta legalmente la Sezione e fa parte di diritto del CDN. Devono adottare il presente statuto e devono dotarsi di un proprio regolamento in armonia con il presente statuto e con i relativi regolamenti di attuazione.

Il Regolamento regionale stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Sezione e deve essere approvato dal CDN.

Le Sezioni esercitano le funzioni amministrative di interesse locale e hanno autonomia finanziaria nei limiti delle norme statutarie e delle deliberazioni di coordinamento dell'Assemblea generale e del CDN. Sono tenute a versare alla Tesoreria nazionale le quote associative, di spettanza al nazionale, entro i termini prescritti nell’apposito regolamento di attuazione.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Sezioni è esercitato dal CDN sentito il parere dei Probiviri.

Le Sezioni possono essere sciolte con deliberazione motivata del CDN, quando compiano atti contrari alle norme statutarie o gravi violazioni di legge, o non rispondano all'invito del CDN di sostituire il Direttivo o il Presidente regionale che abbia compiuto analoghi atti o violazioni. Possono essere sciolte quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non siano in grado di funzionare.

Qualora una Sezione ecceda dalla propria competenza o agisca in contrasto con gli interessi dell'associazione o di altre Sezioni regionali, sarà invitata dal CDN a modificare le proprie deliberazioni per adeguarle alle norme generali.

Contro tali provvedimenti è possibile promuovere ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, presentando la relativa domanda entro due mesi dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

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Articolo 23 Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative ordinarie e straordinarie o contributi volontari dei soci;
  • eventuali contributi volontari dei terzi;
  • eventuali contributi versati dai soci che partecipano a corsi, convegni, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
  • contributi dello Stato, enti locali, enti e istituzioni pubbliche;
  • rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
  • donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
  • entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
  • ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all’associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito.

Gli unici soci delegati a operare disgiuntamente sui conti correnti dell’associazione sono il Presidente e il Tesoriere nazionale.

Nel caso di dimissioni del Presidente e del Tesoriere, questi vengono sostituiti dal Vicepresidente nella gestione del conto corrente fino a nuova nomina. Nel caso di dimissioni o decadenza dell’intero CDN, e fino a nuove elezioni, autorizzato a operare sui conti dell’associazione sarà esclusivamente il Presidente del Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori, fino alla nomina del nuovo CDN.

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Articolo 24 Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

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Articolo 25 Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

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Articolo 26 Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

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Articolo 27 Esercizio sociale e bilanci

L’esercizio sociale dell’associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo nazionale predispone il bilancio consuntivo (rendiconto  economico-finanziario) e il bilancio preventivo dai quali devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta, nella persona del Tesoriere, dal Consiglio direttivo nazionale, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. I documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

I bilanci e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

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Articolo 28 Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

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Articolo 29 Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria nomina un collegio di tre liquidatori e delibera sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali, con l'esclusione di qualsiasi ripartizione tra i soci, ovvero sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a coprire le passività.

Il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Articolo 30 Clausola compromissoria

I soci, prima di adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e dei soci stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio nazionale dei Probiviri.

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Articolo 31 Completezza dello statuto

Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'associazione è disciplinato dai regolamenti di attuazione del presente statuto, redatti dal CDN e approvati dall’Assemblea ordinaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

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Articolo 32 Norme finali e transitorie

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale straordinaria riunitasi a Bologna il 26 maggio 2012 ed è in vigore da tale data.

All'entrata in vigore del presente statuto i soci "praticanti" di cui all'articolo 5 del precedente statuto sociale approvato in data 3 giugno 1990, diventeranno automaticamente soci "aggregati".

Le disposizioni relative ai termini di pagamento delle quote sociali di cui all'articolo 10 del presente statuto, entrano in vigore il 1° gennaio 2013. Fino a tale data rimangono valide le disposizioni di cui all'articolo 7 del precedente statuto sociale approvato in data 3 giugno 1990.

Le disposizioni relative alle ammissioni di cui all'articolo 7 del presente statuto, entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Fino a tale data le ammissioni seguiranno il calendario già approvato dagli organi sociali.

Bologna, 26 maggio 2012

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1 Paragrafo modificato con decisione dell’Assemblea generale straordinaria dei soci tenutasi a Bologna in data 8 aprile 2017 a seguito della richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)