Regolamento

Articolo 1. Denominazione

L'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) costituita a Biella il 31.12.1950 con atto notaio Preta Rep.1265 Fasc.326 è regolata dallo Statuto Sociale la cui ultima stesura, approvata dall'Assemblea Generale il 02.06.1990 e in vigore da tale data, deve considerarsi parte integrante dell'Atto Costitutivo.

L'Associazione con delibera dell'A.G. del 26.05.91 ha adottato un logo che fa parte integrante della denominazione sociale.

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Articolo 2. Sede e Rappresentanza legale

La Presidenza Nazionale ha sede in Roma, Via Pineta Sacchetti 171, CAP 00168.

Le sedi regionali non sono da considerarsi in nessun caso sedi secondarie.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta esclusivamente al Presidente Nazionale.

Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede, la variazione sul presente Regolamento non richiederà alcuna votazione non trattandosi di un emendamento allo stesso.

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Articolo 3. Scopi

Il raggiungimento degli scopi sociali si attua attraverso:

  • contatti con gli Istituti di formazione esistenti in ogni Regione. Questi possono avvenire per iniziativa o per il tramite dei Presidenti regionali, dei membri del C.D.R. o di singoli soci autorizzati dai Presidenti regionali;
  • iniziative di aggiornamento professionale, sotto forma di conferenze, seminari, corsi o altro, che possono essere deliberate e realizzate a livello nazionale con relativo stanziamento a bilancio. A livello regionale le iniziative sono autogestite anche sotto il profilo finanziario;
  • accordi, iniziative o manifestazioni che impegnino l'AITI a livello nazionale o che, in cambio di eventuali sponsorizzazioni, coinvolgano l'immagine dell'AITI a livello nazionale o comportino l'uso del logo AITI, richiedono l'autorizzazione del Presidente Nazionale;
  • l'acquisizione da parte della Presidenza Nazionale di informazioni sulla professione da fonti istituzionali a livello nazionale e internazionale e la diffusione di tali informazioni ai Soci per il tramite dei Presidenti regionali o dell'organo ufficiale;
  • le sezioni regionali sono tenute a reperire e a far circolare le informazioni in loro possesso attraverso la distribuzione di bollettini regionali, fogli notizie o lettere circolari;
  • la pubblicazione e diffusione di "Condizioni generali di lavoro", lettere di incarico, contratti tipo e quant'altro possa essere utile nei rapporti di lavoro; la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con associazioni di committenti; il rilascio di pareri e consulenze. L'Associazione può intervenire in veste ufficiale solo in caso di controversie di interesse generale. Inoltre prende le iniziative necessarie per sensibilizzare gli organi ministeriali competenti affinché ai traduttori e agli interpreti che lavorano per i giudici e in tutte le fasi del processo (traduttori e interpreti di tribunale) siano garantite condizioni tecniche adeguate allo svolgimento ottimale della loro opera, nel miglior interesse della giustizia e per la salvaguardia dei diritti della difesa; e si adopera perché i traduttori e gli interpreti che sono chiamati a prestare la loro opera per le autorità amministrative e di polizia siano adeguatamente istruiti sulle procedure e le norme di comportamento da seguire nell'espletamento dei propri compiti (traduttori e interpreti di comunità);
  • tutte le opportune iniziative per educare il mercato e sensibilizzare i committenti all'importanza del lavoro di traduzione e interpretazione e perché siano garantiti compensi equi. L'Associazione interviene inoltre ufficialmente, con documenti scritti o per il tramite dei suoi rappresentanti, in tutti i casi in cui non siano rispettati i diritti dei traduttori e degli interpreti;
  • l'identificazione delle Associazioni internazionali che perseguono gli stessi scopi dell'AITI alle quali è opportuno che l'AITI aderisca. Qualsiasi Socio può segnalare al Presidente Nazionale, tramite il proprio Presidente regionale o in forma diretta, l'esistenza di dette Associazioni. L'adesione richiede la deliberazione del C.D.N. e l'inserimento a bilancio della relativa voce di spesa;
  • il riconoscimento giuridico della professione sotto forma di Ordine Professionale, collaborando a tal fine nella stesura delle relative proposte di legge, ove possibile di comune accordo con le altre Associazioni rappresentative della categoria. L'AITI persegue parallelamente l'obiettivo di ogni altro tipo di riconoscimento, anche amministrativo;
  • la presenza o l'eventuale inserimento di rappresentanti dell'Associazione nel Comitato Permanente per il Diritto d'Autore e in ogni altra occasione in cui si discuta o si elabori una normativa in materia. L'AITI deve tendere a configurarsi come controparte delle Associazioni degli Editori con la mediazione dell'Autorità competente;
  • la collaborazione e il coordinamento con il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, il CUN, gli Istituti Universitari e le Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori per garantire la massima coerenza fra percorso formativo e funzione della professione.

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Articolo 4. Fondi

I fondi liquidi costituiti dalle entrate di cui ai punti 1., 2. e 3. dell'Art. 4 dello Statuto sono da destinarsi alla copertura delle voci di spesa indicate nel bilancio preventivo annuale, secondo un piano dei conti predisposto dal Tesoriere e soggetto a modifiche a seconda delle esigenze di gestione, in sede di approvazione di bilancio.

Nel bilancio preventivo le voci saranno suddivise in:

  1. spese correnti
  2. spese in conto capitale
  3. spese straordinarie

Sono spese correnti quelle necessarie per l'ordinaria amministrazione e cioè per: le riunioni dell'Assemblea Generale, del C.D.N., del C.E.N. e delle Commissioni Permanenti; le attività per lo svolgimento delle funzioni della Presidenza Nazionale e dei delegati permanenti, la cerimonia per l'assegnazione del Premio S. Girolamo, la pubblicazione dell'Organo ufficiale e del tariffario*, la stampa dell'Elenco Nazionale dei Soci e la gestione di una sede e i relativi materiali di consumo.

Sono spese in conto capitale quelle per l'acquisto di beni strumentali quali: computer, software, arredi e attrezzature varie.

Sono spese straordinarie tutte quelle non attinenti all'ordinaria amministrazione (le spese di rappresentanza, quelle per la partecipazione a convegni e l'adesione a organizzazioni internazionali, per l'organizzazione di manifestazioni, per il funzionamento delle commissioni temporanee, gli abbonamenti ecc.)

Gli esborsi per le voci 2. (spese in conto capitale) e 3. (spese straordinarie) sono ammessi solo se, dopo la copertura completa delle spese correnti, esistono fondi residui.

Per ogni esborso di fondi, il Tesoriere deve disporre del relativo giustificativo. Esborsi per spese non previste in bilancio preventivo, o per importi eccedenti quelli approvati, richiedono l'autorizzazione del Presidente Nazionale e successivamente la ratifica del C.D.N.

Il Tesoriere provvederà a inserire dette spese nel bilancio consuntivo dandone specifica nella relazione al bilancio e citando la data della seduta del C.D.N. che le ha ratificate.

I beni patrimoniali dell'Associazione, acquistati o acquisiti per donazione o altro, sono gestiti nel miglior interesse della stessa, fermo restando che i fondi liquidi che ne derivano non possono essere accumulati se non entro i limiti opportuni e necessari per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e sono comunque da reimpiegare in attività a favore dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo patrimoniale residuo alla chiusura della liquidazione, non può essere in alcun caso distribuito ai Soci.

Esso deve essere impiegato, con delibera assembleare, per attività comunque connesse alla professione di traduttore o di interprete, come ad esempio l'istituzione di una o più borse di studio o premi, l'acquisto di volumi da donare a una biblioteca, l'istituzione di un fondo presso un istituto di formazione per traduttori e interpreti da destinarsi alla pubblicazione di tesi o studi di particolare interesse svolti dagli studenti, ecc.

*Soppresso in ottemperanza alla Legge 287/90 a seguito di procedura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, procedimento DC/4813, verbale del 19 novembre 2004).

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Articolo 5. Soci

I soci si distinguono secondo la categoria di appartenenza.

I soci, in regola con il pagamento di quote ed eventuali contributi, e i soci onorari hanno diritto a usufruire di tutti i servizi dell'Associazione. Questo diritto si perde quando il socio si trova in condizione di morosità.

I soci praticanti e i soci aggregati non hanno diritto di voto.

Trasferimenti da una sezione regionale a un'altra

In caso di trasferimento del proprio domicilio professionale, il socio deve chiedere il passaggio alla sezione regionale competente per il nuovo indirizzo.

Il trasferimento va chiesto per iscritto al Presidente della sezione di appartenenza che provvederà a trasmettere al Presidente della sezione ricevente tutta la documentazione relativa al socio, compresi i testi, gli elaborati e i giudizi delle eventuali prove di ammissione.

Il socio deve inoltre inviare al Presidente della sezione ricevente un curriculum aggiornato unitamente a tutti gli altri documenti eventualmente necessari per completare la documentazione prevista dall'Art. 6 dello Statuto.

Trasferimenti temporanei

In caso di trasferimento temporaneo del proprio domicilio, il socio può mantenere l'iscrizione alla sezione di appartenenza purché il periodo non superi la durata di 18 mesi.

Per valido e comprovato motivo il socio può chiedere che la propria iscrizione sia temporaneamente sospesa. Ove il C.D.R. competente accolga la richiesta, il socio sarà esentato dal pagamento delle tasse e quote relative al periodo concesso. Trascorso detto tempo, il socio sarà riammesso senza altra formalità che una semplice richiesta scritta e il versamento delle tasse e quote per l'anno in corso. Il periodo di sospensione dell'iscrizione non potrà superare i due anni. In mancanza della richiesta scritta nei termini previsti, il socio sarà considerato decaduto.

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Articolo 6. Ammissioni

Soci ordinari

Gli iscritti alla categoria dei soci ordinari sono distinti a seconda dell'attività svolta così come dichiarata e documentata nel curriculum vitae. Possono essere:

  • traduttori tecnico/scientifici, cioè coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua ad un'altra;
  • traduttori per l'Editoria sia letterari sia tecnico-scientifici, cioè coloro che traducono testi destinati alla pubblicazione;
  • interpreti simultaneisti, cioè coloro che, operando in una cabina acusticamente isolata dotata di cuffia e microfono, assicurano l'interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri;
  • interpreti di consecutiva, cioè coloro che assicurano l'interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri utilizzando le tecniche di interpretazione consecutiva come definite a livello internazionale. L'interpretazione consecutiva si effettua in presenza fisica con le parti interessate, l'interprete ascolta, prendendo annotazioni, il discorso dell'oratore e lo traduce fedelmente per brani nell'altra lingua;
  • interpreti di conferenza, cioè coloro che svolgono indifferentemente attività di interpretazione simultanea e consecutiva;
  • interpreti di trattativa, cioè coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi di partecipanti con esclusione delle tecniche di simultanea e consecutiva.

Sulla base della documentazione presentata, della frequenza e della qualità dei lavori svolti nonché della congruità dei compensi percepiti, il socio ammesso sarà inserito nella categoria corrispondente. Un socio può figurare in più di una categoria.

La documentazione deve essere formata mediante fatturazioni, certificati di servizio, dichiarazioni dei committenti con referenze.

I requisiti per presentare la domanda di ammissione sono:

Traduttori tecnico/scientifici
  1. diploma di laurea in traduzione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea in traduzione equipollente conseguito presso una università straniera, e un'esperienza professionale di almeno un anno comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte;
  2. altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, ovvero diploma di traduttore e/o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1.000 cartelle dattiloscritte;
  3. diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, ovvero diploma di traduttore e/o interprete conseguito alla fine di un corso biennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1.500 cartelle dattiloscritte;
  4. diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 3.000 cartelle dattiloscritte;

I candidati in possesso dei titoli e requisiti rispettivamente richiesti sono ammessi alla prova scritta di idoneità professionale.

Prova scritta

Traduzione di un testo tecnico, scientifico o letterario nella materia scelta dal candidato, lingua di partenza e di arrivo scelte dal candidato, con l'uso del vocabolario/dizionario e di testi di consultazione.

Lunghezza del testo: una cartella (25 righe, 60 battute).

Tempo a disposizione per ogni prova: un'ora e mezza.

Numero massimo di prove per ogni sessione: due

Modalità: le prove si svolgono secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; i testi, sulla base delle richieste del candidato, devono essere scelti possibilmente tra quelli disponibili nella banca testi nazionale e comunque rispettando i criteri indicati dalla Commissione Formazione; i criteri di correzione degli elaborati, predisposti dalla suddetta Commissione, devono essere resi noti ai candidati all'atto della prova; gli elaborati devono essere anonimi e contraddistinti da un codice. Il giudizio sugli elaborati è insindacabile.

Il candidato che non avesse superato la prova scritta potrà ripresentarsi l'anno successivo per combinazioni linguistiche diverse dalle precedenti. La medesima combinazione linguistica della prova non superata potrà essere richiesta solo dopo due anni.

Traduttori per l'editoria

Pubblicazione in data recente di almeno due libri di buon livello che siano dello stesso genere (letterario, tecnico o scientifico) e tradotti dalla stessa lingua. È richiesta la pubblicazione di due libri per ogni lingua o genere.

Ammissione per chiara fama

Spetta al C.D.N. su proposta dei singoli Presidenti Regionali.

La proposta deve essere presentata per iscritto completa di motivazione e breve curriculum del candidato. La proposta deve pervenire tempestivamente per essere inserita all'Ordine del Giorno della prima riunione utile.

Interpreti di simultanea e/o consecutiva
  1. diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea in interpretazione equipollente conseguito presso una università straniera, e un'esperienza professionale di almeno due anni comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;
  2. altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 200 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;
  3. diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 400 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva.

In base alla documentazione prodotta, gli interpreti saranno distinti in simultaneisti o consecutivisti. L'interprete che documenti un equivalente numero di giornate per ambedue le specialità (simultanea e consecutiva) sarà inserito nell'elenco degli interpreti di conferenza.

Interpreti di trattativa
  1. diploma universitario di traduttore interprete almeno biennale conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, o rilasciato da altre scuole di livello superiore per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, ovvero diploma di Laurea in discipline diverse rilasciato da Università italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di trattativa;
  2. diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.
Lingue di scarsa diffusione

Per le lingue di scarsa diffusione, i requisiti di cui sopra potranno essere derogati con criteri di uniformità sul territorio nazionale.

Classificazione delle lingue

Le lingue vengono classificate in: lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive (lingue B) e lingue passive (lingue C).

Materie di specializzazione

La materia in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta, così come la lingua dalla quale (passiva) e nella quale (attiva) si è svolta la prova, saranno indicate in modo evidenziato nel Repertorio Soci, che dovrà specificare, nelle spiegazioni per l'utente, che solo i dati evidenziati sono stati verificati dall'Associazione, mentre tutte le altre indicazioni di lingue e specialità sono sotto la responsabilità personale del singolo Socio.

Soci praticanti

Sono richiesti la Laurea in Traduzione o Interpretazione o il Diploma Universitario (triennale) di Traduttore o Interprete.

Il passaggio alla categoria dei Soci Ordinari deve avvenire entro i tre anni dall'iscrizione. Il socio praticante deve documentare l'esperienza professionale acquisita nei termini previsti per le varie categorie professionali e, se traduttore, deve sostenere e superare la prova scritta.

Soci onorari

Spetta al C.D.N. su proposta del Presidente Nazionale o dei singoli Presidenti Regionali.

La proposta deve essere presentata per iscritto completa di motivazione e breve curriculum del candidato.

Soci aggregati

Spetta al C.D.N. su proposta dei Presidenti Regionali.

La proposta va presentata per iscritto, motivata e corredata da un dossier illustrativo.

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Articolo 7. Quota associativa

Ciascuna sezione regionale deve versare le quote di competenza nazionale entro i termini previsti dall'Art. 25 comma 7 dello Statuto.

L'ammontare e le modalità di pagamento della quota vengono stabilite periodicamente dal C.D.N.

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Articolo 8. Doveri dei soci

È dovere dei soci rispettare le disposizioni e le norme dettate da: Statuto, Regolamenti, Codice Deontologico, Deliberazioni degli organi sociali e Condizioni di lavoro.

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Articolo 9. Perdita della qualità di socio

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 9 dello Statuto:

  • il socio dimissionario deve inviare al Presidente della sezione regionale di appartenenza lettera di dimissioni datata e sottoscritta. Contestualmente perde la propria qualità di socio;
  • il socio che si è reso moroso viene dichiarato decaduto a far data dal 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il socio decaduto può essere riammesso, solo per valido e comprovato motivo, con delibera del C.D.R. ai sensi dell'Art. 9 comma 4 dello Statuto entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di decadenza. Oltre tale data si dovrà seguire la procedura di cui agli artt.6 dello Statuto e del presente Regolamento.

Osservate le procedure di cui all'Art. 9 comma 5 dello Statuto:

  • l'esclusione viene deliberata nei confronti del socio:
  1. che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti sociali o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; oppure che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'Art. 1455 C.C.
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
  3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'Art. 5 dello Statuto;
  4. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
  • l'espulsione viene deliberata nei confronti del socio che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione o di espulsione diventa operante una volta conclusa la procedura di comunicazione all'interessato, di cui al successivo Art. 28.

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Articolo 10. Organi dell'associazione

Fermo restando che tutte le cariche sociali sono gratuite, per la partecipazione dei membri elettivi alle riunioni ordinarie e straordinarie del C.D.N., del C.E.N., del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, sono previsti dei rimborsi di spesa definiti come segue:

  1. biglietto ferroviario di II cl., più tutti gli eventuali supplementi per il viaggio di A/R tra il luogo di residenza e quello della riunione;
  2. spese per altre classi ferroviarie o per altri mezzi di trasporto saranno rimborsate fino alla concorrenza dell'importo di cui al punto 1.;
  3. ospitalità in camera singola con bagno, in albergo di II categoria superiore.

Tutte le spese saranno rimborsate previa presentazione di giustificativo o dichiarazione sostitutiva.

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Articolo 11. Assemblea

L'Assemblea Generale in seduta ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche sociali ogni quattro anni.

L'assemblea nel corso della quale hanno luogo le elezioni delle cariche sociali si svolge nella città sede della Presidenza Nazionale.

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Articolo 12. Convocazioni

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria viene inviato tramite posta ordinaria a tutti i soci almeno 30 gg. prima della data prevista per la riunione, del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di partenza. I Presidenti Regionali riceveranno l'avviso tempestivamente (preferibilmente via fax) e sarà loro cura darne ulteriore diffusione ai soci tramite i propri bollettini regionali o altre forme in uso. Le medesime modalità, nei termini previsti, si applicano nei casi di urgenza.

In occasione dell'A.G. per il rinnovo delle cariche sociali si dovrà seguire la seguente procedura:

  • entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del mandato il Presidente Nazionale indice le elezioni dandone comunicazione scritta a tutti i soci, anche tramite la pubblicazione sull'organo ufficiale, e contestualmente dichiara aperti i termini per la presentazione delle candidature;
  • le candidature, corredate da breve curriculum vitae, devono pervenire per iscritto alla Segreteria Generale entro e non oltre il 15 marzo successivo e possono essere inviate via posta, telegramma o fax, inoltre devono specificare se sono da intendersi per il Consiglio Direttivo Nazionale o per il Collegio dei Sindaci. Non potranno essere considerate valide le candidature pervenute oltre le ore 24.00 del 15 marzo;
  • nei termini e nei modi anzidetti, il Presidente Nazionale convoca l'A.G. e contestualmente invia a tutti i soci aventi diritto a voto la scheda elettorale, completa dei nomi dei candidati prestampati in stretto ordine alfabetico, e alcune note di presentazione dei candidati.

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Articolo 13. Validità delle assemblee

All'inizio di ogni riunione assembleare il Segretario Generale o suo delegato, eventualmente coadiuvato da altri soci, provvede a registrare le presenze e le deleghe, su elenchi appositamente predisposti in base alle quote nazionali versate da ciascuna sezione regionale entro il 31 gennaio precedente, o entro il 15 aprile dell'anno in corso nel caso di nuovi iscritti. Il socio che, pur avendo regolarmente versato la propria quota regionale, non figuri nell'elenco suddetto sarà inserito negli elenchi di cui sopra solo se in grado di produrre la prova dell'avvenuto pagamento. Al termine della registrazione degli aventi diritto a voto, si procederà alla verifica del quorum previsto dall'Art. 13 dello Statuto.

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Articolo 14. Rappresentanza in assemblea

Le deleghe dovranno essere conferite per iscritto, datate e sottoscritte.

Chi è portatore di deleghe, all'atto della votazione, dovrà controllare che il Segretario prenda nota del numero dei voti espressi.

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Articolo 15. Votazioni

Nel corso delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, il voto può essere espresso personalmente o per delega. Un socio non può detenere più di 3 deleghe.

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari, in regola con i pagamenti relativi all'anno precedente nonché i nuovi iscritti al 15 aprile dell'anno in corso, e i Soci Onorari. I soci praticanti e i soci aggregati non hanno diritto di voto.

Elettorato passivo

Sono eleggibili tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso e dei contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi sociali. Non sono eleggibili quei soci nei cui confronti siano state irrogate sanzioni disciplinari nei due anni precedenti. Coloro che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare conservano l'elettorato attivo e sono sospesi dall'elettorato passivo.

In occasione dell'A.G. per il rinnovo delle cariche sociali il voto è segreto e può essere espresso, oltre che personalmente o per delega, anche per posta. Ogni socio non può esprimere più di 9 preferenze per il C.D.N. e più di 5 per il Collegio dei Sindaci, scegliendo tra i candidati elencati nella scheda-voto appositamente predisposta.

Modalità del voto per posta

Chi scelga di esprimere il proprio voto per posta deve far pervenire la scheda-voto alla Segreteria Generale entro le ore 12.00 del giorno precedente la seduta elettorale. La scheda con l'espressione del voto deve essere inserita in una busta bianca chiusa e rigorosamente priva di alcun segno di riconoscimento, pena la nullità del voto. Tale busta va a sua volta inserita in una seconda busta indirizzata alla Commissione Elettorale presso la Segreteria Generale, e recante l'indicazione leggibile del mittente. In alternativa, il voto espresso con le medesime modalità (doppia busta) può essere consegnato al Presidente della sezione regionale di appartenenza. Le buste così come pervenute saranno consegnate nelle mani del Presidente della Commissione Elettorale non appena la stessa sarà insediata.

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Articolo 16. Assemblea ordinaria

Le delibere dell'A.G. Ordinaria vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti. In apertura di seduta, accertata la validità della riunione, il Segretario Generale indica quale è il quorum necessario per adottare le delibere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente Nazionale. In assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea, validamente costituita ai sensi degli Art.13 dello Statuto e del presente Regolamento, procede alla nomina della Commissione Elettorale che sarà composta da 5 soci, che non siano candidati. Di questi, uno assumerà le funzioni di Presidente e un altro di Segretario della Commissione stessa.

La Commissione, una volta insediata, procederà alla verifica delle liste dei soci aventi diritto a voto, appositamente predisposte dal Tesoriere Nazionale, e dichiarerà aperte le votazioni che dovranno concludersi entro e non oltre le tre ore successive. Innanzitutto il Presidente della Commissione riceverà le buste ancora chiuse contenenti i voti pervenuti per posta e, dopo aver provveduto a registrare sulle liste dei votanti i nomi dei soci, così come indicati sulle buste stesse, aprirà le buste esterne e inserirà nell'urna, dopo averle debitamente siglate, le buste interne chiuse e contenenti le schede di voto.

Una volta esaurite le operazioni relative ai voti pervenuti per posta, la Commissione procederà alla chiama dei votanti. Ciascuno dei chiamati si presenterà al seggio, ritirerà una scheda di voto debitamente controfirmata da un componente della Commissione Elettorale, esprimerà in segreto il proprio voto e inserirà la scheda nell'urna. In caso di deleghe, il socio presentandosi al seggio, le consegnerà al Presidente della Commissione per la verifica e riceverà un pari numero di schede-voto debitamente controfirmate. Esaurite le operazioni di voto, la Commissione procederà allo spoglio palese delle schede e stilerà la graduatoria dei voti ottenuti da ciascun candidato. Di tutte le suddette operazioni il Segretario della Commissione dovrà redigere apposito verbale.

Il Presidente Nazionale, o chi per lui, in base alla graduatoria di cui sopra, proclamerà i 9 eletti per il C.D.N. e i 5 eletti per il Collegio dei Sindaci.

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Articolo 17. Assemblea straordinaria

Le delibere dell'A.G. Straordinaria vengono adottate a maggioranza dei 2/3 o a maggioranza semplice dei presenti e votanti, a seconda dell'argomento da votare. In apertura di seduta, accertata la validità della riunione, il Segretario Generale indica quale è il quorum necessario per adottare le delibere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente Nazionale. In assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

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Articolo 18. Consiglio Direttivo Nazionale

Data l'importanza delle funzioni del C.D.N., i suoi membri elettivi e quelli di diritto devono onorare l'impegno assunto partecipando assiduamente e personalmente a tutte le riunioni del C.D.N. stesso.

Delle presenze e delle assenze sarà data notizia periodicamente sull'organo ufficiale.

È opportuno inoltre limitare il più possibile il ricorso alla rappresentanza per delega.

Ove un Presidente regionale non partecipi a due riunioni consecutive, può essere disposto nei suoi confronti l'avvertimento informale di cui al successivo Art. 28 comma 9.

Successive assenze potranno dar luogo all'apertura di procedimento disciplinare di competenza dei Sindaci o all'assunzione della Presidenza ad interim da parte del Presidente Nazionale fino alla sostituzione del Presidente regionale da parte del C.D.R. di appartenenza.

Ferma restando la decadenza di cui all'Art. 18 dello Statuto, i Consiglieri elettivi possono essere revocati per mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno un terzo dei componenti del C.D.N. e approvata dallo stesso C.D.N. a maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca subentra il primo dei non eletti.

Qualora per i motivi di cui sopra il C.D.N. non sia in grado di funzionare, il Presidente Nazionale dovrà indire al più presto le elezioni da tenersi nel corso della prima assemblea ordinaria utile.

Così come i Presidenti regionali, anche i Consiglieri elettivi dovranno presentare periodicamente una relazione sull'attività svolta.

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Articolo 19. Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Le riunioni del C.D.N. sono indette ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto. Il computo dei termini di convocazione per le sedute ordinarie decorre dalla data del timbro postale.

Nessuna formalità è prevista per le sedute straordinarie che possono essere convocate anche per telefono. È ammessa la rappresentanza per delega.

I membri di diritto possono farsi rappresentare esclusivamente nei modi previsti dall'Art. 25 comma 1.3 del presente Regolamento. Infatti i Presidenti Regionali, che assicurano il collegamento con le realtà locali, non possono delegare altri componenti del C.D.N., ma devono intervenire di persona o tramite un membro del proprio C.D.R. all'uopo delegato.

Delle riunioni del C.D.N. viene redatto verbale, firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario, da leggere e approvare in apertura della riunione successiva.

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Articolo 20. Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Al C.D.N. sono attribuite le funzioni di cui nell'Art. 20 dello Statuto, tra queste, l'istituzione di Commissioni e la nomina dei membri di tali Commissioni. Le Commissioni si suddividono in permanenti e ad hoc.

Sono Commissioni permanenti quelle:

  • che svolgono attività normative;
  • di studio e operative inerenti lo stato giuridico e professionale, la formazione, l'aggiornamento, i premi e i rapporti contrattuali;
  • di coordinamento delle categorie rappresentate dall'AITI (traduttori, traduttori per l'editoria e interpreti).

Sono Commissioni ad hoc quelle istituite per un fine specifico, esse hanno durata limitata.

I componenti le Commissioni vengono eletti dal C.D.N. che, ove possibile, ne sceglie almeno uno al suo interno.

Per le Commissioni di coordinamento è opportuno applicare criteri di distribuzione territoriale.

Il C.D.N. è altresì competente a deliberare sulle pubblicazioni ufficiali dell'Associazione, per le quali nomina appositi Comitati di redazione con le medesime modalità adottate per le Commissioni.Commissioni e Comitati devono presentare periodicamente una relazione sull'attività svolta.

Per i fondi necessari al funzionamento delle Commissioni e dei Comitati verrà inserita un'apposita voce a bilancio. A tal scopo ciascuna Commissione o Comitato fornirà al Tesoriere Nazionale una previsione di spesa comprendente anche gli eventuali rimborsi per la partecipazione alle riunioni necessarie. Ogni Commissione o Comitato potrà operare nei limiti del fondo assegnato, eventuali spese ulteriori potranno essere autorizzate dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Tesoriere Nazionale e del C.E.N., solo per valido e comprovato motivo.

Le spese per la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni ufficiali avranno un'apposita voce a bilancio.

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Articolo 21. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente Nazionale presiede tutte le riunioni istituzionali ed è membro di diritto di tutte le Commissioni e/o Comitati.

Ha potere di firma sul conto bancario intestato all'Associazione.

Quale rappresentante dell'Associazione prende parte a qualsiasi incontro o attività cui l'AITI sia invitata a partecipare.

Per compiti specifici può nominare suoi rappresentanti personali cui conferisce delega, temporanea o permanente a seconda dei casi.

Le deleghe temporanee sono conferite per iscritto dal Presidente a un rappresentante personale ad hoc designato. La delega rimane valida fino al totale espletamento del compito assegnato.

Le deleghe permanenti si riferiscono a compiti e ambiti specifici e consentono al delegato una certa libertà nello svolgimento dell'incarico, tuttavia il delegato deve tenere costantemente informata la Presidenza di ogni attività, deve fornire l'elenco aggiornato delle persone con cui è in contatto specificando nomi, qualifiche e indirizzi.

Tutta la corrispondenza in partenza deve riportare la dicitura "per il Presidente Nazionale" e quindi nome e carica per delega di chi firma, e contestualmente deve essere inviata in copia al Presidente Nazionale; tutti i contatti con le Istituzioni sono tenuti esclusivamente dal Presidente Nazionale; qualsiasi invito a manifestazioni o altri incontri deve essere intestato e inviato alla Presidenza Nazionale che provvederà alle necessarie autorizzazioni, la partecipazione ufficiale dell'AITI è strettamente subordinata alla disponibilità di fondi.

Nell'adottare provvedimenti d'urgenza il Presidente Nazionale può essere coadiuvato dal C.E.N.

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Articolo 22. Tesoriere

Deve redigere i Bilanci, Consuntivo e Preventivo, e la relazione ad essi relativa almeno 30gg prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterne.

Dalla relazione devono risultare i criteri di valutazione degli accantonamenti, le variazioni, i dati relativi al numero dei soci, gli interessi passivi, le spese di studio, i viaggi, la pubblicità, i rapporti con Altre Associazioni e con la FIT, sempre con riferimento ai dati ed elementi del precedente esercizio.

Dovrà dare notizia sulla situazione economico-finanziaria, sui rapporti sociali, sui rapporti con le Sezioni Regionali e con gli Istituti di Credito.

Il Tesoriere deposita i fondi dell'Associazione presso una banca approvata dal C.D.N. e ha potere di firma.

Provvede inoltre alla regolare tenuta degli elenchi soci aggiornati sulla base dei versamenti delle quote sociali a alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto a voto di cui all'Art. 15 dello Statuto.

Deve partecipare di persona o farsi rappresentare dal Vicetesoriere alle riunioni del C.D.N. e del C.E.N. e a tutte quelle in cui si discuta di argomenti che comportino impegni di spesa. La nomina del Vicetesoriere deve avvenire di regola durante una riunione del C.D.N.

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Articolo 23. Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) può essere aperto alla partecipazione di altri membri del C.D.N.

Si riunisce due volte l'anno, almeno 40 gg. prima delle riunioni ordinarie del C.D.N., e tutte le volte che il Presidente o uno dei suoi membri lo ritenga necessario. I Sindaci devono essere informati delle riunioni del C.E.N.

Il Comitato Esecutivo procede all'elaborazione dell'O.d.G. di tutte le riunioni dell'Associazione, coadiuva il Presidente nell'adozione di provvedimenti di urgenza e controlla l'esatta esecuzione delle delibere del C.D.N.

Su apposita delega del C.D.N. esegue l'istruttoria dei procedimenti disciplinari, raccogliendo le difese dell'incolpato e le sommarie informazioni.

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Articolo 24. Segretario

Deve essere presente a tutte le riunioni e di esse deve stilare il verbale. In caso di necessità, il verbale può essere redatto da un altro membro del C.D.N. appositamente incaricato dal Consiglio stesso.

Cura tutta la corrispondenza dell'Associazione e può sottoscrivere documenti e certificazioni relative a dati ufficiali in possesso della Segreteria.

Provvede alla tenuta del protocollo e dell'archivio corrispondenza oltre che dell'archivio soci con relativo elenco.

Per la partecipazione a tutte le riunioni connesse con l'espletamento delle sue funzioni, il Segretario ha diritto ai rimborsi previsti per i consiglieri di cui all'Art. 10 del presente regolamento.

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Articolo 25. Sezioni regionali

Rappresentanza

Il Presidente Regionale rappresenta legalmente la sezione regionale.

Per rappresentanza legale si intende la possibilità di rappresentare la sezione regionale nei rapporti con enti pubblici e privati o in sede giudiziaria, purché sempre in ambito strettamente locale.

Il Presidente Regionale fa parte di diritto del C.D.N. nel quale può farsi rappresentare per delega da un membro del proprio C.D. Regionale.

Il Presidente Regionale svolge la funzione di raccordo tra la sezione regionale e il C.D.N. Deve da un lato tenere costantemente aggiornati i propri iscritti di tutte le attività svolte dal C.D.N. trasmettendo ampie informazioni e ogni materiale ricevuto dalla Presidenza Nazionale, dall'altro deve portare al C.D.N. la voce della base rappresentando le istanze degli iscritti alla propria sezione.

Il Regolamento regionale, così come ogni suo eventuale emendamento, è valido solo in seguito alla ratifica da parte del C.D.N.

Autonomia amministrativa e finanziaria - limiti e adempimenti

  • le Sezioni Regionali sono amministrativamente autonome. Esse possono adottare il regime fiscale che ritengono più consono alle loro esigenze e alla situazione locale, motivando la scelta in una relazione da presentare al C.D.N. Non possono rendere operativo il regime fiscale prescelto prima di aver ricevuto la ratifica del C.D.N;
  • le Sezioni Regionali sono tenute a presentare al C.D.N. il proprio bilancio e, in caso di regime fiscale con partita IVA e contabilità ordinaria, il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione di un esperto contabile che certifichi la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili e che attesti che l'attività svolta dalla Sezione non è in contrasto con le norme dello Statuto;
  • i Bilanci delle Sezioni Regionali serviranno come base per le decisioni del C.D.N. in materia di eventuali contributi alle Sezioni con minore disponibilità finanziaria per la realizzazione di manifestazioni locali;
  • nel caso di manifestazioni organizzate localmente, ma di natura nazionale (Assemblee, Riunioni del C.D.N., Convegni, Tavole Rotonde in concomitanza con l'Assemblea Nazionale) le spese di organizzazione sono a carico della Tesoreria Nazionale, nella misura decisa dal C.D.N;
  • per iniziative regionali che possano coinvolgere la responsabilità del Presidente Nazionale, la Sezione Regionale è tenuta a richiedere l'autorizzazione del Direttivo Nazionale;
  • nel caso di manifestazioni organizzate localmente ma che per la loro natura possono avere riflessi positivi sull'immagine dell'AITI a livello nazionale, la Sezione Regionale può richiedere un contributo alla Tesoreria Nazionale. La richiesta sarà esaminata dal C.D.N., che deciderà se e in che misura concedere il contributo, dopo aver vagliato l'importanza della manifestazione e le disponibilità economiche della Tesoreria Nazionale;
  • a discrezione del C.D.N., potrà essere stanziato annualmente un fondo spese da destinarsi a contributi per la partecipazione a manifestazioni nazionali o internazionali. In mancanza di un rappresentante ufficiale AITI designato dal C.D.N., qualunque socio che intenda partecipare e che ne dia tempestiva comunicazione alla Presidenza Nazionale potrà, se da questa autorizzato, rappresentare l'Associazione e richiedere un contributo spese;
  • le Sezioni Regionali non possono prendere iniziative che esulino dall'ambito locale, senza richiederne l'autorizzazione al Presidente Nazionale e, successivamente, la ratifica del C.D.N. (es.: contatti con Ministeri per questioni riguardanti l'AITI Nazionale, con Enti nazionali o stranieri per conto dell'AITI Nazionale ecc.);
  • funzione preponderante di ogni C.D.R. è la tenuta degli elenchi dei soci, a tale scopo è necessario che questi elenchi siano tenuti costantemente aggiornati, che vi siano annotate le iscrizioni, le cancellazioni o variazioni tenendo conto del versamento delle quote, dell'avvenuto accertamento di compatibilità (ex Art. 5 dello Statuto), degli eventuali procedimenti disciplinari; devono inoltre provvedere alla revisione annuale degli elenchi. Quanto specificato deve essere svolto con il massimo scrupolo e sollecitudine in quanto compito istituzionale dell'Associazione. Le variazioni degli elenchi devono essere pubblicate sui bollettini regionali ove esistenti;
  • le Sezioni Regionali devono curare l'invio delle quote spettanti alla Sede Nazionale entro i termini stabiliti dallo statuto, ogni versamento deve essere accompagnato dalla lista nominativa dei soci a cui le quote corrispondono. I Presidenti regionali devono accertarsi che per ogni quota ricevuta sia stata versata la quota nazionale corrispondente e che i nominativi dei soci siano stati comunicati alla Tesoreria Nazionale e alla Segreteria Generale;
  • le Sezioni Regionali sono tenute a informare periodicamente la Presidenza Nazionale delle attività svolte o che intendono promuovere, inviando relazione dettagliata entro aprile e ottobre di ogni anno. Tale relazione dovrà inoltre indicare il numero dei soci iscritti alla sezione e quello dei soci non in regola con il versamento delle quote sociali, indicherà altresì i nominativi di coloro che ricoprono cariche regionali nonché i relativi indirizzi e numeri telefonici;
  • sono altresì tenute a far pervenire alla Segreteria Generale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno gli elenchi dei soci, aggiornati al 31 dicembre precedente e completi di indirizzi e numeri telefonici, ed entro il 15 settembre le eventuali cancellazioni o variazioni. Devono inoltre inviare alla Tesoreria Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno gli elenchi nominativi dei soci in regola al 31 dicembre precedente.

Controlli sul funzionamento

  • i controlli sulle sezioni regionali vengono esercitati dal Presidente Nazionale, o suoi delegati, mediante apposite visite. In tali occasioni, concordate con congruo preavviso, gli stessi dovranno incontrare il C.D.R. e possibilmente l'intera Assemblea regionale, inoltre potranno prendere visione dei documenti e degli atti della sezione nonché dell'archivio soci e dei dati relativi alle ammissioni e alle prove svolte. Delle attività espletate dai delegati sarà redatto verbale che verrà presentato al C.D.N.

Le sezioni che abbiano difficoltà di funzionamento possono richiedere la visita del Presidente, o dei suoi delegati, da effettuarsi con le modalità di cui sopra.

Le spese derivanti dalle visite alle sezioni regionali saranno ripartite come segue: le spese di viaggio saranno a intero carico della Tesoreria Nazionale, mentre l'ospitalità completa (vitto e alloggio) graverà sulla sezione visitata.

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Articolo 26. Sindaci

I membri del Collegio sono eletti di regola tra i soci ordinari, ma è possibile sceglierne almeno uno tra gli iscritti negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti.

La Presidenza viene attribuita dal Collegio stesso, preferibilmente a quello tra i suoi membri che abbia maggiore competenza in materia contabile.

Un Sindaco sottoposto a procedimento disciplinare in sede sia nazionale sia regionale è sospeso da questa funzione per tutta la durata del procedimento. Decade dalla carica se gli viene inflitta una delle sanzioni previste.

I Sindaci non possono essere revocati che per giusta causa. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età, se anche questi decadono o rinunciano, subentra il primo dei non eletti per il Collegio Sindacale.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea Generale che deve provvedere alla nomina (Art. 2401 C.C.) dei sindaci effettivi o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale deve riferire al C.D.N. e all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio e alla sua approvazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea. (2402 C.C.)

Oltre ai doveri di cui all'Art. 2403 C.C. commi 1 e 2, i Sindaci hanno facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al C.D.N. notizie sull'andamento degli affari sociali o su determinati affari.

Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno e tenere un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del C.D.N. decadono dall'ufficio. Devono convocare l'Assemblea Generale in caso di inerzia del C.D.N.

Devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

I Sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del C.E.N.

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Articolo 27. Probiviri

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati dal C.D.N. di regola per tre anni con possibilità di rinnovo del mandato e comunque restano in carica fino all'esaurimento di tutti i procedimenti loro demandati.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

La composizione del Collegio per i singoli affari può includere indifferentemente probiviri effettivi o supplenti purché non si superi il numero di tre e sia sempre incluso il Presidente, che è il referente esterno del Collegio.

Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni dei Probiviri, il C.D.N. provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

I Probiviri hanno funzione consultiva, ad essi possono rivolgersi sia i singoli soci sia il C.D.N. in ordine all'esatta applicazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere del C.D.N., in ordine alla legittimità degli atti amministrativi delle Sezioni regionali, in materia di dimissioni, decadenza e di proposte di esclusione o espulsione.

Sono anche competenti a decidere quali arbitri, amichevoli compositori, su tutti i ricorsi contro le delibere del C.D.N. relative ai rapporti sociali e sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale.

Decideranno secondo equità con dispensa da ogni formalità.

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Articolo 28. Disciplina degli iscritti

L'AITI ha il compito di curare la disciplina degli iscritti senza comprimerne la libertà e il mantenimento dell'iscrizione, ferma restando la possibilità di ricorso ai Probiviri e l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Procedimenti disciplinari

Gli iscritti all'Associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità della categoria, che non osservino le disposizioni di cui all'Art. 8 dello Statuto e al Codice Deontologico, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal C.D.N. o su richiesta del C.D.R.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al C.D.N.

Se l'incolpato è membro del C.D.N. il procedimento disciplinare è rimesso ai Sindaci (ex Art. 2403 C.C.).

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio o dai Sindaci previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

  1. l'avvertimento;
  2. la censura;
  3. l'esclusione;
  4. l'espulsione.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo al traduttore e/o interprete all'osservanza dei suoi doveri sia verso i colleghi (anche non facenti parte dell'Associazione) sia verso la committenza.

Esso può essere disposto dal Presidente Nazionale direttamente e informalmente.

Quando sia conseguente a un giudizio disciplinare viene disposto dal C.D.N., verbalizzato e rivolto con lettera semplice dal Presidente Nazionale.

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

L'esclusione può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale, come nei casi previsti dall'Art. 9 comma 2 del presente Regolamento.

L'espulsione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta morale e civile abbia compromesso la dignità professionale fino al punto di rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Associazione.

Deve essere sempre disposta nel caso di una condanna penale con sentenza irrevocabile per reati infamanti.

L'apertura del procedimento disciplinare determina la sospensione dall'elettorato passivo a far data dalla contestazione degli addebiti e fino alla conclusione dei procedimento disciplinare.

Nessuna sanzione disciplinare, tranne l'avvertimento informale, può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio o al Comitato Esecutivo all'uopo incaricato con apposita delega.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo lettera Raccomandata A/R i fatti che gli vengono addebitati e indica le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di 30gg per essere sentito.

L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive anche in alternativa all'audizione personale.

Chiusa l'istruttoria, i provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Devono essere motivati e notificati all'interessato entro 30 gg. dalla deliberazione.

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Tranne che nel caso di cui all'Art. 9 comma 2 punto 3. del presente Regolamento, in cui il termine può essere ridotto, gli esclusi a seguito di provvedimento disciplinare possono chiedere di essere riammessi trascorsi cinque anni dal giorno dell'esclusione.

Devono comunque seguire ex novo la procedura di ammissione.

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Articolo 29. Emendamenti

Le modifiche al presente Regolamento sono di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria che delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e votanti, purché l'argomento sia all'O.d.G.

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Art. 30. Scioglimento

Lo scioglimento è determinato dall'impossibilità di raggiungere gli scopi sociali o dall'impossibilità di funzionamento. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria per la cui validità è necessario un quorum di 2/3 degli aventi diritto a voto in prima convocazione e di metà più uno degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.

La delibera è invece adottata con il quorum dei 2/3 dei presenti e votanti.

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Art. 31. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva per ogni azione in cui sia convenuta l'AITI Nazionale deve ritenersi quello di Roma.

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Art. 32. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nello Statuto e nel presente Regolamento, si fa riferimento al C.C. disciplina delle Società per Azioni in quanto compatibile.

Il Presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione in Assemblea Generale.