Traduttori per l'editoria
1.
La traduzione di un testo per l'editoria deve essere commissionata con apposito contratto (vedi Professione > Contratti tipo).
2.
La traduzione di qualsiasi testo destinato alla pubblicazione, a stampa o multimediale, č protetta dalla Legge sul Diritto d'Autore n. 633/41 e successive integrazioni (vedi Professione > Diritto d'autore del traduttore). Il traduttore gode pertanto del Diritto d'Autore sulla propria opera.
3.
L'unitā di base per il calcolo delle tariffe č la cartella. Per cartella da editoria si intende una pagina dattiloscritta di 30 righe e 60 battute per riga.
4.
I compensi sono esenti da IVA e soggetti a Ritenuta d'Acconto calcolata sul 75% del totale dovuto, ai sensi del DPR 633/72.
5.
Il testo tradotto deve essere pubblicato nella sua integritā, qualsiasi modifica deve essere approvata dal traduttore.
6.
Una volta approvato dall'editore, il testo deve essere pubblicato entro due anni; in caso contrario, la proprietā della traduzione torna al traduttore che ne disporrā pienamente.
7.
Il traduttore si impegna a dare una versione equivalente, per contenuto e stile, del testo originale, ad eseguire personalmente la traduzione e a rispettare i termini di consegna fissati sul contratto
8.
Per quanto non specificato, si rimanda ai punti 7 e segg. delle condizioni generali, per qualsiasi altro servizio accessorio (urgenza, revisione, ecc.) si rimanda a quanto esposto nelle precedenti sezioni.
